Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the accelerated-mobile-pages domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /web/htdocs/www.unioneeuropea.it/home/wp-includes/functions.php on line 6121
Brexit, accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito

Il 23 giugno 2016 gli abitanti del Regno Unito hanno deciso di votare a favore della Brexit e il prossimo 1° gennaio terminerà il periodo di transizione. A quasi quattro anni e mezzo di distanza, Unione Europea e Regno Unito hanno raggiunto, dopo mesi di negoziati, un accordo sulle condizioni della sua futura cooperazione. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo di quali si tratta.

Accordo sugli scambi e la cooperazione tra l’UE e il Regno Unito

Dopo mesi di negoziati l’Unione Europea e il Regno Unito hanno raggiunto un accordo sulle condizioni della futura cooperazione. L’accordo riguarda non solo gli scambi di merci e servizi, ma anche molti altri settori, quali investimenti, concorrenza, aiuti di Stato, trasparenza fiscale, trasporti aerei e stradali, energia e sostenibilità, ma anche pesca, protezione dei dati e coordinamento in materia di sicurezza sociale.

Ma non solo, si dispone l’assenza di tariffe e contingenti su tutte le merci conformi alle opportune regole in materia di origine. Entrambe le parti, inoltre, si assumono l’impegno a garantire una solida parità di trattamento mediante la salvaguardia di livelli elevati di protezione in settori come la tutela dell’ambiente, la lotta contro i cambiamenti climatici e la fissazione del prezzo del carbonio, i diritti sociali e del lavoro, la trasparenza fiscale e gli aiuti di Stato.

Prosecuzione della cooperazione negli ambiti di interesse comune

L’Unione europea e il Regno Unito hanno anche siglato un accordo inerente un nuovo quadro per la gestione comune delle risorse ittiche nelle acque di pertinenza. Per quanto riguarda i trasporti, invece, si è stabilito che la connettività continui in modo ininterrotto e sostenibile. Allo stesso tempo, in base a quanto si evince dal sito della Rappresentanza della Commissione Europea in Italia, sono state concordate disposizioni al fine di garantire che la concorrenza tra gli operatori dell’Unione Europea e del Regno Unito avvenga in condizioni paritarie. Lo scopo, infatti, è quello di garantire che non vengano compromessi i diritti dei passeggeri e dei lavoratori e nemmeno la sicurezza dei trasporti.

Stesso discorso per quanto riguarda l’energia, con ambo le parti che si impegnano a fornire garanzie di concorrenza aperta e leale, anche per quanto concerne le norme di sicurezza per le attività offshore e la produzione di energia rinnovabile. Per finire, sempre nell’ambito dell’accordo raggiunto tra Regno Unito e Unione Europea, entrambe le parti potranno in caso di violazioni dell’accordo adottare misure ritorsive settoriali, che si applicheranno a tutti i settori del partenariato economico. Non contemplate, invece, materie quali la politica estera, la sicurezza esterna e la cooperazione in materia di difesa. A partire dal 1º gennaio 2021, quindi, non vi sarà alcun quadro concordato per elaborare e coordinare le risposte comuni alle sfide di politica estera.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *